Concordato 2026–2027: i debiti di un associato possono bloccare tutto lo studio?
Chiarimento delle Entrate del 24 settembre 2026: quando i debiti definitivi di un associato impediscono l’adesione al concordato dello studio e degli altri professionisti.

Sì, in un caso preciso. Se uno studio associato vuole aderire al concordato preventivo biennale 2026–2027 insieme ai professionisti associati che hanno una propria partita IVA, il mancato requisito di uno di loro può impedire l’adesione anche allo studio e agli altri associati interessati. È il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco il 24 settembre 2026.
Qual era il caso sottoposto all’Agenzia
Un professionista associato aveva, al 31 dicembre 2025, debiti tributari scaduti per oltre 5.000 euro, relativi ad anni precedenti, e non poteva ridurli sotto la soglia entro il termine richiesto. Si chiedeva se studio e altri associati potessero aderire comunque, separatamente.
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate pubblicata da NT+ Fisco la conclusione è negativa per questo caso: la contestuale adesione richiesta dalla disciplina comporta che il difetto di un requisito per un associato blocchi anche l’associazione e gli altri professionisti coinvolti.
Non tutti i debiti superiori a 5.000 euro contano allo stesso modo
La norma considera i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o contributi quando sono definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o atto non più impugnabile. Ai fini della soglia non si computano i debiti oggetto di sospensione o rateazione finché non si decade dai benefici. Il residuo può inoltre essere ridotto sotto 5.000 euro nei termini previsti. Sono dettagli decisivi: non basta leggere il saldo di un estratto senza classificarne le singole voci.
Il quadro normativo è nell’articolo 10 e nell’articolo 11 del decreto legislativo 13/2024, come modificati. Prima di scegliere il concordato, lo studio dovrebbe verificare insieme a ogni associato la posizione debitoria rilevante, le eventuali rateazioni e i requisiti di adesione. La valutazione finale va fatta sui documenti del caso concreto con il commercialista: una classificazione sbagliata potrebbe far prendere una decisione fiscale non reversibile con facilità.
